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D.P.C.M. 25/01/2008a) al momento dell'accesso ai percorsi; b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema di cui all'art. 1, comma 1; c) all'esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle universitā nella loro autonomia e di altri sistemi formativi. 4. Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi di cui al presente decreto come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle universitā che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'art. 4 del decreto del ministro dell'universitā e della ricerca 16 marzo 2007. 5. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 3, lettera c), del presente art. da parte delle accademie, gli istituti e i conservatori previsti dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508, si applicano le norme contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212. 6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, art. 55, comma 3. 7. I diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi. Capo II Istituti tecnici superiori (its) Art. 6 - Standard organizzativi delle strutture 1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, gli ITS di cui alla legge 2 aprile 2007 n. 40, art. 13, comma 2, possono essere costituiti semprechč previsti dai piani territoriali di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Gli ITS, che sono configurati secondo gli standard organizzativi di cui al comma 3, operano per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, con una offerta formativa stabile e visibile con riferimento alla dimensione regionale, nazionale e comunitaria. 3. Ai fini di determinare gli elementi essenziali per la riconoscibilitā degli ITS su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di consolidare ed ampliare l'associazione tra i soggetti pubblici e privati di cui alla legge n. 144/1999, art. 69, comma 2, nonchč l'integrazione tra risorse pubbliche e private, la denominazione di ĢIstituto Tecnico Superioreģ, con l'indicazione del settore di riferimento, č attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell'allegato a) che sono configurate secondo lo standard organizzativo della fondazione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e sulla base dello schema di statuto contenuto nell'allegato b). 4. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali, fondatori degli ITS di cui al comma 2, ne costituiscono le istituzioni di riferimento. 5. Gli ITS acquistano la personalitā giuridica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, art.1. 6. Gli ITS realizzano, nel rispetto delle prioritā indicate dalle regioni, nell'ambito della programmazione regionale di loro competenza, i percorsi rispondenti agli standard di cui all'art. 7 e le tipologie di attivitā indicate nell'allegato a). 7. Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione di cui al comma 3 con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Capo II Istituti tecnici superiori (its) Art. 7 - Standard di percorso 1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche: 1. efficienza energetica; 2. mobilitā sostenibile; 3. nuove tecnologie della vita; 4. nuove tecnologie per il made in Italy; 5. tecnologie innovative per i beni e le attivitā culturali; 6. tecnologie della informazione e della comunicazione. 2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art.4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, semprechč previsto dal decreto di cui al comma1. 3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Capo II Istituti tecnici superiori (its) Art. 8 - Certificazione dei percorsi 1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'ITS, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'universitā, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 2. Con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, sono definite le modalitā per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonchč le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilitā dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Capo III Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) Art. 9 - Standard dei percorsi 1. I percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, con riferimento a quanto previsto all'art. 4, rispondono ai seguenti standard: a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializza- zione tecnica superiore b) sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all'art. 69, legge n. 144/1999, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Capo III Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) Art. 10 - Modalitā di accesso e certificazione dei percorsi 1. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso di uno dei seguenti titoli: -diploma di istruzione secondaria superiore; -diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 20, comma 1, lettera c). 2. L'accesso ai percorsi IFTS č consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, art. 2, comma 5, nonchč a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007 n. 139. 3. Ai fini del rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'universitā, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 4. Le regioni definiscono le modalitā per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonchč le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilitā dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea. Capo IV Piani territoriali Art. 11 - Adozione 1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'art. 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitivitā in linea con i parametri europei. 2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonchč di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS. 3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea. Capo IV Piani territoriali Art. 12 - Finanziamento 1. Alla realizzazione dei piani di cui all'art. 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 875. 2. Ai fini dell'ammissibilitā alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo. 3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione č ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'art. 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di etā compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT. 4. I piani di cui all'art. 11, deliberati dalle regioni in conformitā alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'art. 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi: - provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione; -indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori; -indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III; -trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. 5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, č riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma1. 6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi: a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ; b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III. Capo V Monitoraggio e valutazione di sistema Art. 13 - Banca dati 1. Presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) č attivata, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni. Capo V Monitoraggio e valutazione di sistema |
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